REGIO DECRETO·n. 2483·19 agosto 1923
Istituzione presso l'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico di una scuola di telegrafia e telefonia.
Vigente dal 23 aprile 1968 16 articoli 4 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù d
Art. 2Nella scuola vengono istituiti i seguenti corsi fondamentali: 1° Trasmissioni elettriche e
Art. 3Alla scuola sono ammessi come allievi e come uditori ai corsi singoli i laureati in ingegn
Art. 4I corsi fondamentali di cui all'articolo 2 sono considerati come corsi della Regia scuola
Art. 5La scuola è diretta dal direttore dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico,
Art. 6Per le nomine e per le promozioni dei professori dei corsi fondamentali si osserveranno, i
Art. 7Ai professori ordinari sono applicabili le norme vigenti per i professori delle Regie univ
Art. 8Gli incarichi dei corsi complementari sono conferiti annualmente dal Ministro per le poste
Art. 9La scuola è sottoposta alla vigilanza di un Consiglio direttivo cui sono demandate le ques
Art. 10Gli allievi della scuola, fatta eccezione di quelli di cui al precedente articolo 4 nonché
Art. 11La spesa annua per il funzionamento della scuola è fissata, giusta l'annessa tabella A, in
Art. 12Il diploma di specializzazione di grado Superiore in telegrafia e telefonia è, a parità di
Art. 13Le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate. È data facoltà al Governo di
Art. 14Alla coltura professionale media ed inferiore in telegrafia e telefonia si provvederà con
Art. 15Sino a quando non sarà provveduto alla nomina dei professori ordinari di cui al precedente
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· introduzione
ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione di due nuovi commi in fine all'art. 6.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 7, ultimo comma.
- 5 ottobre 2019· introduzione
ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione di un nuovo comma in fine all'art. 8.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 1.