Art. 2

In vigore dal 23 apr 1968
Nella scuola vengono istituiti i seguenti corsi fondamentali: 1° Trasmissioni elettriche e misure speciali telegrafiche e telefoniche; 2° Telegrafia e telefonia generale; 3° Radiotelegrafia e radiotelefonia e relative esercitazioni pratiche. I corsi complementari, nel numero massimo di 20, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per la pubblica istruzione. Oltre agli insegnamenti suddetti possono essere tenute conferenze dai professori della scuola, da professori universitari e da altre persone note nel campo scientifico sia per le telecomunicazioni che per la posta e il banco-posta. I corsi hanno la durata di un anno scolastico. Fino a quando non sarà provveduto alla nomina dei professori ordinari a totale copertura dell'organico stabilito nella tabella A annessa alla legge 5 giugno 1954, n. 317, in corrispondenza dei posti non coperti l'incarico dell'insegnamento dei corsi fondamentali della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni può essere affidato anche a funzionari delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di direttore centrale che, muniti della laurea in ingegneria o in fisica, abbiano la libera docenza in materie affini presso istituti di istruzione superiore. L'incarico è conferito annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il funzionario al quale viene conferito l'incarico di cui al precedente comma è dispensato, per tutta la durata dell'incarico stesso, dalle proprie normali funzioni.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 23 ottobre 1930, n. 1421, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1729, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Cattedra di «trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche» che in base all'art. 2 del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483, doveva essere istituita presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario, e' invece istituita presso la Regia scuola di ingegneria di Roma ferme restando le disposizioni relative a tale insegnamento contenute nel sopracitato R. decreto n. 2483".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483#art-2

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