Art. 3
In vigore dal 23 apr 1968
Alla scuola sono ammessi come allievi e come uditori ai corsi singoli i laureati in ingegneria. Possono esservi anche ammessi i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, designati dalle Amministrazioni medesime in qualità di allievi, quando abbiano la laurea di ingegnere, ed in qualità di uditori, quando dimostrino di avere almeno superati in un istituto di istruzione superiore gli esami sulle materie del 1° biennio della facoltà fisico-matematico e sulla meccanica razionale e dimostrino, con esame o con titoli, di conoscere l'elettrotecnica generale secondo i programmi che si svolgono in un istituto di istruzione superiore.
Gli allievi muniti di laurea che abbiano frequentato regolarmente i corsi e le esercitazioni e che superino l'esame in tutte le materie fondamentali e complementari conseguono un «diploma d'ingegnere specializzato in telegrafia e telefonia».
Gli uditori possono conseguire un certificato degli esami superati.
In eccezione alle norme precedenti e limitatamente ai corsi complementari, i funzionari designati dal Ministero poste e telegrafi possono frequentare la scuola in qualità di uditori, anche se muniti della sola licenza delle scuole secondarie superiori.
Note all'articolo
- La L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che il diploma di specializzazione in telegrafia e telefonia di cui al presente comma, assume la denominazione di "diploma di specializzazione superiore in telecomunicazioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483#art-3