Art. 4
In vigore dal 13 dic 1923
I corsi fondamentali di cui all' sono considerati come corsi della Regia scuola di applicazione degli ingegneri di Roma per quegli allievi della scuola stessa che li frequentino come corsi obbligatori per il conseguimento del relativo diploma.
I corsi fondamentali possono pure essere frequentati dagli allievi del 2° biennio della facoltà fisico-matematica di Roma (aspiranti alla laurea in fisica o matematica) che saranno considerati come uditori ai termini dell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483#art-4