Art. 7

In vigore dal 9 lug 1954
Ai professori ordinari sono applicabili le norme vigenti per i professori delle Regie università ed istituti di istruzione superiore per quanto riguarda lo stato giuridico. Gli stipendi iniziali e gli aumenti successivi sono quelli che si corrispondono agli insegnanti ordinari degli istituti predetti. I professori ordinari non possono coprire un altro posto di ordinario o di straordinario in istituti universitari del Regno. È cumulabile agli effetti e nei limiti delle disposizioni speciali di cui al capo XI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, l'ufficio di direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni con quello di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483#art-7

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