Art. 6
In vigore dal 9 lug 1954
Per le nomine e per le promozioni dei professori dei corsi fondamentali si osserveranno, in quanto siano applicabili, le norme vigenti nei riguardi dei professori delle Regie università, intendendosi deferite al Ministro per le poste e i telegrafi le attribuzioni che in materia di nomine e promozioni di professori universitari spettano al Ministro per la pubblica istruzione.
La Commissione giudicatrice per i concorsi è nominata con decreto dei predetti Ministri ed è composta di cinque membri, di cui almeno tre scelti tra i professori universitari designati dalle facoltà di scienze, dalle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri e dai politecnici del Regno, e gli altri anche tra persone di notoria speciale competenza nella materia, il primo scelto dal Ministro per le poste e i telegrafi ed il secondo dal Ministro per la pubblica istruzione.
È in facoltà del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, di coprire i posti di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia mediante professori ordinari universitari, chiamati previo loro consenso.
I medesimi fanno passaggio nel ruolo di cui all'annessa tabella, conservando il grado gerarchico e la relativa anzianità acquisiti nel ruolo di provenienza, nel quale possono eventualmente rientrare per i posti vacanti di professore con l'osservanza delle modalità di cui al secondo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483#art-6