Art. 10

In vigore dal 13 dic 1923
Gli allievi della scuola, fatta eccezione di quelli di cui al precedente nonché di quelli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, debbono pagare una tassa di iscrizione e di frequenza di L. 360. Tutti gli allievi non appartenenti al personale dell'amministrazione telegrafica telefonica debbono pagare una sovratassa di esame di lire 50. Gli uditori pagano per ogni corso una tassa di iscrizione ed una sovratassa di esame pari a un quinto di quella stabilita per gli allievi. Possono essere stabiliti dal Consiglio direttivo contributi speciali per le esercitazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483#art-10

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