Art. 14
In vigore dal 13 dic 1923
Alla coltura professionale media ed inferiore in telegrafia e telefonia si provvederà con la istituzione di corsi di specializzazione presso Regi istituti industriali e di corsi di integrazione presso Regie scuole industriali.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le poste e i telegrafi, di concerto col Ministro per l'economia nazionale saranno approvate le norme per il funzionamento dei detti corsi. Per la parte di spesa che dovrà essere sostenuta dal Ministero delle poste e dei telegrafi è stanziata, giusta l'annessa tabella B, sullo stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio 1923-1924 una somma di lire 50,000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483#art-14