Art. 16
In vigore dal 13 dic 1923
Per i primi quattro anni scolastici gli incarichi delle materie complementari potranno in mancanza di aspiranti muniti dei titoli di cui al precedente essere affidati a persone, che dimostrino di possedere la necessaria competenza e siano munite del diploma della scuola superiore postale telegrafica istituita con legge 24 marzo 1907, n. 111 e disciplinata dal regolamento 3 giugno 1909, n. 363.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Colonna di Cesarò - Dè Stefani
- Diaz - Gentile - Corbino.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 201. - Granata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483#art-16