Art. 15

In vigore dal 13 dic 1923
Sino a quando non sarà provveduto alla nomina dei professori ordinari di cui al precedente , gli insegnamenti dei corsi fondamentali saranno affidati per incarico a persone idonee aventi titolo all'insegnamento universitario che saranno nominate con decreto Ministeriale dai Ministri per le poste e i telegrafi e per la pubblica istruzione su proposta della scuola d'applicazione degli ingegneri e del direttore della scuola superiore di telegrafia e di telefonia e retribuite a norma dell'art. 28-quater della legge 25 luglio 1922 n. 1147. Inoltre, fino a tanto che non sarà provveduto alla nomina del titolare della cattedra di radiotelegrafia e radiotelefonia, per l'insegnamento di tale materia e relative esercitazioni pratiche, il Ministro per le poste e i telegrafi, previa intesa col Ministro per la guerra, potrà provvedere a mezzo del personale insegnante e col sussidio del materiale di pertinenza dell'Istituto radiotelegrafico del Genio militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483#art-15

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