Art. 13
In vigore dal 13 dic 1923
Le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.
È data facoltà al Governo di disciplinare il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia con apposito regolamento da approvarsi con Regio decreto su proposta del Ministro per le poste e i telegrafi di concerto con quello per la pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483#art-13