Art. 8
In vigore dal 9 lug 1954
Gli incarichi dei corsi complementari sono conferiti annualmente dal Ministro per le poste e i telegrafi su proposta di una commissione costituita con decreto Ministeriale e composta del direttore della Regia scuola di applicazione degli ingegneri di Roma, del professore di elettrotecnica della scuola stessa, o del direttore dell'istituto fisico della Regia università di Roma, e dal direttore della scuola superiore di telegrafia e telefonia.
Gli incarichi stessi possono essere riconfermati. Uguale procedura sarà seguita per gli assistenti.
Gli incaricati e gli assistenti sono retribuiti in base alle norme vigenti per gli istituti universitari.
Sono applicabili nei confronti degli assistenti le disposizioni sulle modalità di assunzione e sullo stato giuridico del personale assistente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483#art-8