Art. 22
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
In vigore dal 1 gen 2009
1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti ambiti:
a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della sicurezza delle reti, della qualità del servizio e della tutela delle comunicazioni;
b) partecipazione, in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali, nonché per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;
c) partecipazione a progetti di rilevanza nazionale ed internazionale nell'ambito della ricerca applicata nei settori di propria competenza. Divulgazione dei risultati anche attraverso attività di promozione culturale e tecnologica;
d) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione (NSO), per la sicurezza, la qualità e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, comunitari ed internazionali;
e) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
f) promozione di studi e ricerche nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva, della multimedialità e delle nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
g) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003. Internet Governance;
h) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore con oneri a carico dei committenti;
i) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche;
l) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica;
m) organismo notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;
n) organismo di certificazione (OCSI) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2003); tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (CE.VA);
o) valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard di qualità; misure di qualità;
p) prove di laboratorio nei settori di competenza del Ministero; metrologia; sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;
q) formazione tecnico scientifica del personale del Ministero e della P.A. nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione; prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria competenza per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;
r) attività di alta specializzazione nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione tramite l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di cui al regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-22