Art. 18

Dipartimento per le comunicazioni

In vigore dal 1 gen 2009
1. Al Dipartimento per le comunicazioni sono attribuite le funzioni di promozione, di sviluppo e di disciplina del settore delle comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonché di attività di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria. Presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro sulla Fondazione Ugo Bordoni. 2. Il Dipartimento per le comunicazioni è articolato in tre Uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico; b) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; c) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale. 3. Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché all'articolo 41, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni. 4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale. 5. Sono organi tecnici consultivi: a) il Consiglio superiore delle comunicazioni; b) la Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia; c) la Commissione consultiva nazionale per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-18

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