Art. 18
Dipartimento per le comunicazioni
In vigore dal 1 gen 2009
1. Al Dipartimento per le comunicazioni sono attribuite le funzioni di promozione, di sviluppo e di disciplina del settore delle comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonché di attività di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria. Presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro sulla Fondazione Ugo Bordoni.
2. Il Dipartimento per le comunicazioni è articolato in tre Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
b) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
c) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.
3. Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché all'articolo 41, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.
4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
5. Sono organi tecnici consultivi:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia;
c) la Commissione consultiva nazionale per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-18