Art. 13
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica
In vigore dal 1 gen 2009
1. La Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico;
b) produzione di energia elettrica;
c) reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;
d) programmi di produzione di energia nucleare, inclusi i processi autorizzativi e le garanzie di sicurezza;
e) gestione dei materiali radioattivi esmantellamento degli impianti nucleari dismessi;
f) sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle imprese e tecnologie afferenti;
g) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia e il ciclo dell'idrogeno;
h) promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e sviluppo dell'offerta;
i) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia, incluse le procedure «ecolabel» ed «ecoaudit»;
l) programmi e piani di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
m) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-13