Art. 10

Dipartimento per l'energia

In vigore dal 1 gen 2009
1. Il Dipartimento per l'energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione, trasformazione e uso dell'energia, promuovendo la competitività, lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica. 2. Il Dipartimento per l'energia si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; b) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche; c) Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. 3. Presso il Dipartimento per l'energia opera la Segreteria tecnica di cui all', comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni. 4. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-10

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