Art. 12
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
In vigore dal 1 gen 2009
1. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) strategie per la sicurezza e la competitività del sistema energetico nazionale;
b) rapporti con l'Unione europea e mercato interno dell'energia;
c) rapporti con organismi internazionali e sicurezza degli approvvigionamenti;
d) logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;
e) mercato del gas naturale e infrastrutture di approvvigionamento;
f) reti di trasporto del gas naturale e metanizzazione del Mezzogiorno;
g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili;
h) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;
i) relazioni con imprese, amministrazioni e istituti operanti nel settore dell'energia e vigilanza su enti e istituti strumentali;
l) accordi bilaterali e multilaterali per la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese nel settore dell'energia;
m) promozione di programmi di formazione e informazione sull'energia, la sua produzione, trasformazione e uso efficiente;
n) valutazione di costi e di prezzi dell'energia, rapporti con il sistema di domanda e con i consumatori;
o) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-12