Art. 14
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
In vigore dal 1 gen 2009
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di competenza, e l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell', commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;
b) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
c) Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.
4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-14