Art. 11
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
In vigore dal 1 gen 2009
1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;
b) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia - Direzione UNMIG;
c) relazioni con le organizzazioni internazionali, con gli organismi comunitari e con le amministrazioni di altri Stati nel settore delle risorse minerarie;
d) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;
e) programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;
f) definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;
g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitività nazionale;
h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica;
i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro;
l) laboratori di analisi e sperimentazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-11