Art. 8
Direzione generale per la politica commerciale internazionale
In vigore dal 1 gen 2009
1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti per la parte di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione delle azioni volte al miglioramento dell'accesso di prodotti, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri;
b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea ed applicazione delle misure comunitarie sul piano nazionale;
c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonché negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;
d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;
e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;
f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa;
g) attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia);
h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione di sanzioni amministrative;
i) valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del made in Italy, delle indicazioni geografiche e della proprietà intellettuale;
l) iniziative nei paesi terzi per l'attrazione di risorse dall'estero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-8