Art. 3

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

In vigore dal 1 gen 2009
1. Al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di promozione della competitività e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprietà industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consumatori e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato. 2. Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione si articola nei seguenti sei Uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per la politica industriale e la competitività; b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; c) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; d) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi; e) Direzione generale per la politica commerciale internazionale; f) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi. 3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all' della legge 11 maggio 1999, n. 140. 4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-3

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Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione (Art. 3 Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.) — Testo vigente | Portale Normativo