Art. 2
Dipartimenti
In vigore dal 1 gen 2009
1. Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
b) Dipartimento per l'energia;
c) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
d) Dipartimento per le comunicazioni.
2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano il conseguimento degli obiettivi del Ministero attraverso l'esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative Direzioni generali con il supporto delle rispettive risorse.
3. La Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata; «Conferenza» svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti. Elabora, altresì, linee e strategie generali in materia di coordinamento operativo delle attività ispettive e di controllo attribuite al Dipartimento di cui al comma 1, lettera a).
La Conferenza è convocata in via ordinaria dal Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera a), ovvero su richiesta di uno degli altri Capi Dipartimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-2