Art. 4
Direzione generale per la politica industriale e la competitività
In vigore dal 1 gen 2009
1. La Direzione generale per la politica industriale e la competitività si articola in ventiquattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) politiche industriali e politiche di sviluppo della competitività;
b) programmazione comunitaria e nazionale, per gli aspetti di propria competenza, in riferimento agli interventi per la competitività;
c) programmazione, gestione e coordinamento delle risorse finanziarie della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria, per gli aspetti di propria competenza, in materia di competitività;
d) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e gli altri soggetti che gestiscono aiuti di stato per la promozione e il coordinamento degli interventi di agevolazione alle imprese;
e) politiche per la promozione della ricerca e dell'innovazione;
f) politiche territoriali, distretti produttivi e reti di impresa;
g) azioni per la creazione di imprese innovative e finanza di imprese;
h) politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia, industria aerospaziale, trasporto, cantieristica navale, elettronica, meccanica fine, prodotti ottici ed elettrici;
i) politiche industriali dei settori metalmeccanico, chimico, farmaceutico, gomma, materie plastiche, siderurgico, metallurgico e dei minerali non ferrosi;
l) politiche industriali dei settori tessile, della carta, del legno, delle ceramiche e dell'arredamento - politiche per il Made in Italy;
m) politiche industriali comunitarie ed internazionali, regimi di aiuto ed attività inerenti al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato, nonché attività connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.);
n) recupero e rivitalizzazione dei siti produttivi inquinati;
o) sistema di certificazione ambientale;
p) normativa tecnica, prevenzione e sicurezza, recupero dei siti industriali;
q) crisi d'impresa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese;
r) politiche delle industrie alimentari;
s) vigilanza sull'Istituto Promozione Industriale (IPI), nonché sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul banco nazionale di prova;
t) vigilanza sulla Fondazione Valore Italia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-4