Art. 5
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
In vigore dal 1 gen 2009
1. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si articola in sei uffici dirigenziali non generali e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzi e promozione in materia di Politiche anticontraffazione;
b) segreteria del Consiglio nazionale anticontraffazione;
c) gestione call center ed indirizzo di posta elettronica dedicato;
d) gestione dell'attività inerente ai destinatari anticontraffazione;
e) monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione;
f) assistenza e supporto imprese all'estero;
g) raccolta dei dati in possesso delle autorità competenti in ambito nazionale ed internazionale, delle associazioni di categoria e delle imprese in materia di lotta alla contraffazione e gestione banca dati;
h) analisi, predisposizione dei rapporti sull'andamento del fenomeno e proposte normative conseguenti;
i) attività di raccordo con le altre Direzioni generali con le forze di polizia, Agenzia delle dogane e con le altre amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta alla contraffazione;
l) attività di comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione, organizzazione eventi;
m) politiche per la promozione della proprietà industriale, relazioni con istituzioni e organismi comunitari ed internazionali in materia di proprietà industriale;
n) invenzioni e modelli di utilità;
o) disegni e modelli - brevetti nazionali, europei ed internazionali;
p) marchi nazionali, europei ed internazionali e opposizione alla registrazione dei marchi;
q) affari amministrativi dei titoli brevettali e delle registrazioni nonché segreteria della commissione ricorsi.
2. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale che lo rappresenta all'esterno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-5