Art. 23

Ufficio per gli affari generali e per le risorse

In vigore dal 1 gen 2009
1. L'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, di livello dirigenziale generale, di natura non dipartimentale, elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonché in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali svolti in gestione unificata. L'Ufficio, inoltre, sopraintende all'attività comune di acquisizione di beni e servizi, direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti, cura gli affari generali e la gestione del sistema informativo e provvede al reclutamento ed all'amministrazione del personale. Esso si articola in dodici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne; b) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero; c) coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento; d) compiti previsti dall', comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e gestione dei sistemi informativi condivisi; e) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonché piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni; f) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le altre Direzioni generali per le rispettive esigenze; g) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza; h) relazioni esterne e rapporti con l'utenza; i) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti; l) gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale; m) reclutamento, gestione e sviluppo del personale; n) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza; o) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica; p) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero; q) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione integrativa e decentrata; r) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari; s) politiche del personale per le pari opportunità; t) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo