Art. 25
Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca
In vigore dal 1 gen 2009
1. Ai dirigenti di prima fascia, previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici di livello generale, possono essere attribuiti fino a sei incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell', comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a due incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Ai dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali, possono essere attribuiti fino a dieci incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-25