Art. 20
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
In vigore dal 1 gen 2009
1. La Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione si articola in sei Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
b) studi sulle prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e partecipazione all'attività internazionale;
c) disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
d) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
e) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
f) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
g) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
h) erogazione dei contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica;
i) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dagli oneri di servizio universale;
l) gestione del fondo per gli oneri di servizio universale e del programma infrastrutturale per la banda larga;
m) rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami;
n) sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-20