REGIO DECRETO·n. CCXXVIII·9 maggio 1907
Che istituisce in Torino una scuola tipografica e di arti affini e ne approva lo statuto.
Vigente dal 24 luglio 1907 16 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono, all'atto dell'approvazione del p
Art. 3La Scuola tipografica e di arti affini si prefigge i seguenti scopi: 1° curare, per mezzo
Art. 4La durata dei corsi è normalmente fissata in tre anni, in capo ai quali all'allievo che ri
Art. 5L'anno scolastico incomincia nel mese di ottobre e termina alla fine di maggio. Nella seco
Art. 6La direzione dell'andamento didattico della scuola spetta al Ministero d'agricoltura, indu
Art. 7L'amministrazione della scuola è affidata ad un Consiglio direttivo composto come segue: u
Art. 8Il Consiglio direttivo si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 9Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 10Il numero degli insegnanti e del personale addetto al servizio della scuola, come pure i l
Art. 11Il direttore e gli insegnanti saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e co
Art. 12Il direttore coadiuva il presidente nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dir
Art. 13Gli insegnanti esercitano rispettivamente gli uffici loro assegnati sotto la vigilanza del
Art. 14Il servizio di Cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'
Art. 15Con un regolamento da approvarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, saran