Art. 14
In vigore dal 8 ago 1907
Il servizio di Cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dal Consiglio direttivo.
In pari tempo il Consiglio direttivo designerà uno dei suoi membri per effettuare gli incassi ed i pagamenti, autorizzandolo a tenere una somma di cui si fisserà il limite massimo per far fronte ai bisogni giornalieri di Cassa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-14