Art. 9
In vigore dal 8 ago 1907
Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) convoca l'assemblea ordinaria degli azionisti e membri fondatori nel mese di settembre e le altre assemblee straordinarie che le circostanze rendessero necessarie;
c) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
d) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso por l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, due mesi dopo la chiusura dell'esercizio;
e) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
f) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della Scuola;
g) dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, i ruoli organici;
h) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della Scuola, una particolareggiata relazione sull'andamento della Scuola stessa;
i) esercita le funzioni di patronato pel collocamento degli alunni licenziati dalla Scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-9