Art. 8

In vigore dal 8 ago 1907
Il Consiglio direttivo si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la Scuola. Si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richieda, in seguito a convocazione del presidente o dietro domanda scritta di almeno tre consiglieri. Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti del Consiglio che non intervengono alle adunanze di esso per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-8

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Art. 8 Che istituisce in Torino una scuola tipografica e di arti affini e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo