Art. 4
In vigore dal 8 ago 1907
La durata dei corsi è normalmente fissata in tre anni, in capo ai quali all'allievo che riporta, a giudizio di apposite Commissioni esaminatrici, almeno 8/10 nella prova finale del corso pratico e 6/10 nelle prove finali dei corsi teorici e letterari, vien rilasciato un diploma di idoneità a passare operaio di seconda categoria.
Per tutti i detti corsi, oltre ai tre anni di cui sopra, è stabilito un quarto corso, o corso di perfezionamento, al quale potranno accedere anche gli operai. Ai frequentatori di questo corso che nella prova finale riporteranno, a giudizio della Commissione esaminatrice, almeno 8/10, verrà rilasciato un diploma di pratica conoscenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-4