Art. 2
In vigore dal 8 ago 1907
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono, all'atto dell'approvazione del presente statuto:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 1000;
il Comune con L. 2000;
la Camera di commercio con L. 2000;
e altri enti locali in somme variabili di anno in anno.
Concorrono eziandio al mantenimento della Scuola tutti i sottoscrittori di una o più azioni di L. 10 caduna, con impegno triennale, azioni che si emettono a fondo perduto, in numero illimitato, e che potranno venir coperte dai tipografi e da tutte quelle altre persone le quali, ancorchè non appartenenti all'industria tipografica, vorranno rendersi benemerite dell'istituzione.
I sottoscrittori di una o più azioni saranno considerati azionisti della Scuola pel solo periodo di tempo in cui soddisferanno all'impegno che con la sottoscrizione si assumono, e formeranno coi membri della Scuola, le assemblee generali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-2