Art. 3

In vigore dal 8 ago 1907
La Scuola tipografica e di arti affini si prefigge i seguenti scopi: 1° curare, per mezzo di corsi regolari di insegnamento, l'istruzione tecnica, artistica e letteraria degli apprendisti compositori, impressori, legatori e fonditori; 2° cooperare all'incremento della cultura tecnica e generale degli operai tipografi merce l'apertura di corsi speciali e di adatte letture e conferenze; 3° promuovere l'unità ortografica delle edizioni; 4° raccogliere e conservare, nella misura e nei limiti che la situazione finanziaria dell'istituzione saranno per consentire, tutte quelle pubblicazioni e quei lavori che per il loro merito tecnico od artistico potessero servire di utile consultazione. In relazione ai suaccennati scopi, gli insegnamenti, da impartirsi nelle ore serali di ciascun giorno feriale, vengono divisi in letterari, teorici e pratici. Formano parte dell'insegnamento letterario le lingue italiana e francese ed i primi elementi di latino e greco; eventualmente di inglese e tedesco; ed infine, come complemento, la storia dell'origine e dell'evoluzione della stampa. Appartengono all'insegnamento teorico gli elementi del disegno decorativo applicato all'arte tipografica ed alla rilegatura del libro; la stenografia applicata alla composizione tipografica; le nozioni meccaniche più necessarie sulle macchine da stampa e sui motori elettrici; le nozioni tecniche sulle carte e sugli inchiostri; gli elementi per il calcolo del costo delle materie prime e della mano d'opera; la formazione dei prezzi, ecc. Compongono l'insegnamento pratico le seguenti materie divise in corsi: a) composizione tipografica; b) stampa tipografica; c) fusione dei caratteri; d) legatoria. Presentandosene l'occorrenza e con il maggiore sviluppo della scuola il Consiglio direttivo, previa l'approvazione del Ministero, potrà aprire dei corsi speciali, quali quelli di stereotipia e galvano-plastica, delle incisioni fotomeccaniche, di incisione in legno, ecc. Così pure, verificandosene l'opportunità, il Consiglio direttivo potrà aprire dei corsi diurni, stabilendo apposite tasse di frequenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo