Art. 6
In vigore dal 8 ago 1907
La direzione dell'andamento didattico della scuola spetta al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
il direttore della scuola, sentito il parere del Consiglio direttive, proporrà al Ministero i programmi d'insegnamento e gli orari delle lezioni compilati dal collegio degli insegnanti e corrisponderà direttamente col Ministero per tutto ciò che si riferisce all'andamento didattico della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-6