Art. 10
In vigore dal 8 ago 1907
Il numero degli insegnanti e del personale addetto al servizio della scuola, come pure i loro stipendi saranno determinati da una pianta organica stabilita dal Consiglio direttivo ed approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-10