Art. 13
In vigore dal 8 ago 1907
Gli insegnanti esercitano rispettivamente gli uffici loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.
Il Collegio degli insegnanti, cha sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari od i programmi di insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, sceglie, previa approvazione del Consiglio direttivo, i libri di testo che si reputassero necessari all'esplicazione dei programmi scolastici, fa le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce almeno una volta al mese per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi di insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.
Il Collegio stesso è subordinato nelle sue deliberazioni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-13