Art. 16

In vigore dal 8 ago 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio sentito il parere del Consiglio direttivo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1907. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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Art. 16 Che istituisce in Torino una scuola tipografica e di arti affini e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo