Art. 15
In vigore dal 8 ago 1907
Con un regolamento da approvarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le norme relative alle assemblee generali degli azionisti e membri fondatori, all'ammissione degli alunni, agli esami di promozione e di licenza, agli obblighi degli alunni e del personale della scuola, alle norme per la gestione dei laboratori e a tutte le altre disposizioni che valgano ad assicurare il regolare funzionamento della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-15