Art. 7

In vigore dal 8 ago 1907
L'amministrazione della scuola è affidata ad un Consiglio direttivo composto come segue: un rappresentante nominato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio; uno dell'Amministrazione comunale; uno della Camera di commercio ed arti; una della sezione compositori della Federazione italiana dei lavoratori del libro; uno della sezione impressori della Federazione italiana dei lavoratori del libro; uno della sezione fonditori della Federazione italiana dei lavoratori del libro; uno dell'Unione pio-tipografica italiana, sede di Torino; uno della Società fra artisti tipografi; due dell'assemblea generale degli azionisti e membri fondatori. Il direttore fa parte di diritto del Consiglio con voto deliberativo. Avranno diritto di avere un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nel Consiglio direttivo della Scuola, quegli enti i quali concorreranno al mantenimento di essa con un contributo annuo non inferiore alle L 500. I membri elettivi del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il presidente, il vice presidente ed il segretario sono scelti dal Consiglio fra i suoi membri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-7

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