Art. 7
In vigore dal 8 ago 1907
L'amministrazione della scuola è affidata ad un Consiglio direttivo composto come segue:
un rappresentante nominato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;
uno dell'Amministrazione comunale;
uno della Camera di commercio ed arti;
una della sezione compositori della Federazione italiana dei lavoratori del libro;
uno della sezione impressori della Federazione italiana dei lavoratori del libro;
uno della sezione fonditori della Federazione italiana dei lavoratori del libro;
uno dell'Unione pio-tipografica italiana, sede di Torino;
uno della Società fra artisti tipografi;
due dell'assemblea generale degli azionisti e membri fondatori.
Il direttore fa parte di diritto del Consiglio con voto deliberativo.
Avranno diritto di avere un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nel Consiglio direttivo della Scuola, quegli enti i quali concorreranno al mantenimento di essa con un contributo annuo non inferiore alle L 500.
I membri elettivi del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il presidente, il vice presidente ed il segretario sono scelti dal Consiglio fra i suoi membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-7