REGIO DECRETO·n. CCCLXXI·16 settembre 1906
Che instituisce in Bologna una R. scuola media di commercio, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Vigente dal 19 ottobre 1906 27 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2La spesa annua per il mantenimento della scuola è prevista, per i primi anni del suo funzi
Art. 3Nei primi tre anni del funzionamento della R. scuola i contributi di cui nel precedente ar
Art. 4Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed alt
Art. 5La scuola è diurna; il corso di essa si compie in quattro anni e comprende gli insegnament
Art. 6Alla scuola sono annessi un museo merceologico, un laboratorio per le esercitazioni pratic
Art. 7Per l'ammissione al primo anno di corso della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi o
Art. 8Agli allievi che abbiano superato, dopo, il quarto anno, l'esame di licenza, è rilasciato
Art. 9L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 10Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo sen
Art. 11La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 12La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento dell
Art. 13La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 14Con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio sarà approvato il ruolo orga
Art. 15Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal minist