Art. 27

In vigore dal 3 nov 1906
Per i primi tre anni di funzionamento della R. scuola il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di derogare alle norme dell' e di provvedere agli insegnamenti ed agli unici amministrativi della scuola, mediante incarichi annuali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1906. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: GALLO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-27

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