Art. 27
In vigore dal 3 nov 1906
Per i primi tre anni di funzionamento della R. scuola il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di derogare alle norme dell' e di provvedere agli insegnamenti ed agli unici amministrativi della scuola, mediante incarichi annuali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1906.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: GALLO.
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