Art. 22
In vigore dal 3 nov 1906
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo destinato dalla Giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-22