Art. 23

In vigore dal 3 nov 1906
Con un regolamento da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-23

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