Art. 18

In vigore dal 3 nov 1906
Il direttore e i professori che hanno il grado di titolare sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali. Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio. Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale che sarà determinata dal regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo