Art. 15
In vigore dal 3 nov 1906
Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà però essere scelto da questi fra il personale insegnante.
Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.
Il direttore, come pure gli insegnanti scelti in seguito a concorso, sono nominati in via di esperimento col grado di reggente.
La reggenza non può avere durata minore di due anni nè maggiore di cinque. Trascorso il periodo di esperimento i reggenti possono essere nominati titolari se apposite ispezioni da ordinarsi dal ministro avranno dimostrato che essi possiedono le qualità e le attitudini necessarie.
Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà, alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per alcuni insegnamenti determinati dal ruolo organico, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro, sopra proposta della Giunta di vigilanza.
La nomina dei reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale: la promozione a titolare del direttore e degli insegnanti con decreto Reale.
Il personale di servizio è nominato dalla Giunta di vigilanza con l'approvazione del ministro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-15