Art. 11
In vigore dal 3 nov 1906
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la Scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando v'intervenga la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che, senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-11