Art. 8

In vigore dal 3 nov 1906
Agli allievi che abbiano superato, dopo, il quarto anno, l'esame di licenza, è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il diploma che conferisce il titolo di merito commerciale. Tale diploma attesta della idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti; è titolo di ammissione senza esami ai corsi delle Regie scuole superiori di commercio del Regno ed agli esami di concorso agli assegni od alle borse di pratica commerciale all'estero; ed è parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuole di ugual grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-8

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