Art. 5

In vigore dal 3 nov 1906
La scuola è diurna; il corso di essa si compie in quattro anni e comprende gli insegnamenti che seguono: Italiano. Storia civile e commerciale d'Italia - Geografia commerciale. Istituzioni commerciali - Nozioni di economia politica - Nozioni di diritto commerciale - Legislazione commerciale ed industriale - Usi commerciali. Aritmetica razionale ed algebra elementare - Esercitazioni di calcolo mentale. Computisteria e ragioneria. Elementi di fisica, chimica e scienze naturali - Merceologia - Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Imballaggi. Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi. Trasporti e legislazione relativa - Servizi marittimi sovvenzionati - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli. Lingue estere: francese, tedesco, inglese e spagnuolo. Banco modello: funzionamento pratico di aziende mercantili e bancarie, di aziende di esportazioni e di importazioni e di imprese di trasporti. Calligrafia, dattilografia e stenografia. L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per una delle altre due lingue inglese o tedesca. L'alunno non può seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese e di tedesco, ma ha facoltà di inscriversi al corso di lingua spagnuola, il quale è facoltativo. Saranno tenute annualmente nella scuola conferenze sull'igiene applicata all'industria ed al commercio, sui diritti e doveri e sulla morale, con speciale riguardo ai suoi rapporti col commercio. Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-5

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