Art. 5
In vigore dal 3 nov 1906
La scuola è diurna; il corso di essa si compie in quattro anni e comprende gli insegnamenti che seguono:
Italiano.
Storia civile e commerciale d'Italia - Geografia commerciale.
Istituzioni commerciali - Nozioni di economia politica - Nozioni di diritto commerciale - Legislazione commerciale ed industriale - Usi commerciali.
Aritmetica razionale ed algebra elementare - Esercitazioni di calcolo mentale.
Computisteria e ragioneria.
Elementi di fisica, chimica e scienze naturali - Merceologia - Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Imballaggi.
Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi.
Trasporti e legislazione relativa - Servizi marittimi sovvenzionati - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli.
Lingue estere: francese, tedesco, inglese e spagnuolo.
Banco modello: funzionamento pratico di aziende mercantili e bancarie, di aziende di esportazioni e di importazioni e di imprese di trasporti.
Calligrafia, dattilografia e stenografia.
L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per una delle altre due lingue inglese o tedesca.
L'alunno non può seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese e di tedesco, ma ha facoltà di inscriversi al corso di lingua spagnuola, il quale è facoltativo.
Saranno tenute annualmente nella scuola conferenze sull'igiene applicata all'industria ed al commercio, sui diritti e doveri e sulla morale, con speciale riguardo ai suoi rapporti col commercio.
Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-5