Art. 2
In vigore dal 3 nov 1906
La spesa annua per il mantenimento della scuola è prevista, per i primi anni del suo funzionamento, in lire trentamila ed è sostenuta per lire dodicimila dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per lire diecimila dalla Camera di commercio di Bologna, per lire quattromila dalla provincia di Bologna e per lire quattromila dal Comune della stessa città.
I contributi di cui sopra saranno ove se ne manifesti il bisogno, proporzionalmente accresciuti a carico di ciascuno degli enti sopra indicati, previo accordo fra loro e con regolari deliberazioni degli enti stessi.
I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento del disciolto istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-2